Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 21-bis. (Richiesta di autorizzazione al lavoro). - 1. Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del

 

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lavoratore di Stati comunitari o extracomunitari è tenuto a presentare preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro.
      2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata in carta da bollo allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale, se trattasi di azienda, i seguenti elementi:

          a) le complete generalità del richiedente, accompagnate dalla fotocopia di un valido documento di identità ovvero del passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche dalla fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;

          b) le complete generalità del lavoratore per il quale si richiede l'autorizzazione, accompagnate dalla fotocopia del passaporto dello stesso in corso di validità;

          c) le condizioni lavorative offerte: contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a venti ore settimanali nel caso di tempo parziale, località di impiego, tipologia contrattuale specificando se a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionale;

          d) se il lavoratore straniero è a conoscenza della lingua italiana e quale è la sua lingua di appartenenza, con eventuale documentazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana e di altre lingue ufficiali dell'Unione europea;

          e) il titolo di studio del lavoratore straniero eventualmente conseguito all'estero e la qualifica professionale, con particolare riguardo a una attinenza tra tale titolo di studio o professionale e la mansione per la quale viene richiesta l'autorizzazione al lavoro in Italia;

          f) la documentazione attestante precedenti soggiorni in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea;

 

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          g) l'indicazione relativa ai membri del nucleo familiare del lavoratore straniero già regolarmente residenti in Italia.

      3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro. Il richiedente può altresì allegare ulteriore documentazione al fine di dimostrare l'attinenza tra la richiesta e la necessità del soggiorno in Italia del lavoratore straniero».